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Vendere la propria auto d'occasione senza controversie

Clausola «venduto senza garanzia», documenti da consegnare, pagamento sicuro: il contratto che vi protegge da pretese successive.

Il contratto scritto, la vostra protezione

La vendita tra privati è disciplinata dagli art. 184 e segg. CO. Un contratto scritto fissa l'essenziale: identità delle parti, designazione del veicolo (marca, modello, numero di telaio, targhe, chilometraggio, prima messa in circolazione), prezzo, data e modalità di consegna. Senza uno scritto, ogni controversia si risolve sulla parola: da evitare.

La clausola «senza garanzia» e i suoi limiti

Il venditore risponde di principio dei difetti (art. 197 CO), ma tra privati si esclude questa garanzia con la menzione «venduto nello stato in cui si trova, visto e provato, senza garanzia». La clausola è valida, salvo se avete dissimulato fraudolentemente un difetto noto (art. 199 CO): in tal caso l'esclusione decade. Non nascondete nulla; descrivete lo stato reale, difetti compresi.

I documenti e il chilometraggio

Consegnate la licenza di circolazione, l'ultimo rapporto di collaudo (un controllo periodico recente e ancora valido rassicura l'acquirente), il libretto di manutenzione e le chiavi di riserva. Il chilometraggio è il punto più frequente di frode: indicatelo in buona fede; un contachilometri manomesso costituisce dolo e vanifica qualsiasi clausola di esclusione.

Il trasferimento e il pagamento

Assicuratevi il pagamento prima di consegnare le chiavi: contanti o bonifico effettivamente accreditato, mai una semplice promessa. Ricordate all'acquirente di annunciare il cambiamento di detentore all'ufficio cantonale della circolazione e di assicurare il veicolo per la RC. Il nostro contratto di compravendita riunisce designazione, clausola sullo stato e quietanza.