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Il contratto di lavoro a tempo indeterminato: le clausole essenziali

Informazione scritta obbligatoria, tempo di prova, vacanze, clausole delicate: costruire un contratto a tempo indeterminato solido.

Forma e informazione scritta

Di principio il contratto di lavoro non richiede alcuna forma (art. 320 CO), ma lo scritto è vivamente consigliato e alcune clausole lo esigono. Soprattutto, il datore di lavoro deve informare il lavoratore per scritto, entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro, sugli elementi essenziali: identità delle parti, data d'inizio, funzione, salario e durata settimanale del lavoro (art. 330b CO).

Gli elementi da stabilire

Precisate la funzione, il luogo di lavoro, la data d'inizio, il salario (mensile, eventuale 13a mensilità), il tempo di lavoro e le vacanze: almeno quattro settimane all'anno, cinque fino ai 20 anni compiuti (art. 329a CO). Verificate se al ramo si applica un contratto collettivo di lavoro (CCL): prevale e fissa spesso minimi superiori.

Tempo di prova e termini di disdetta

Il tempo di prova è di regola di un mese; può essere prolungato fino a tre mesi al massimo, per scritto (art. 335b CO). I termini legali di disdetta sono di un mese nel primo anno, di due mesi dal 2° al 9° anno e di tre mesi in seguito, per la fine di un mese (art. 335c CO); sono modificabili per scritto, senza scendere sotto un mese dopo il tempo di prova.

Le clausole delicate

Alcune clausole richiedono una redazione accurata: retribuzione del lavoro straordinario, riservatezza e soprattutto il divieto di concorrenza (art. 340 CO), valido soltanto se pattuito per scritto, se il lavoratore ha accesso alla clientela o a segreti ed entro limiti ragionevoli di luogo, di tempo e di genere. Il nostro modello di contratto a tempo indeterminato inquadra questi punti.