Il certificato di lavoro: esigerlo e farlo correggere
Certificato completo o semplice, principio di verità benevola, diritto alla rettifica: che cosa vi garantisce la legge.
Un diritto, in ogni momento
Potete chiedere un certificato di lavoro in ogni momento, sia durante sia dopo il rapporto di lavoro (art. 330a CO). Durante il contratto si tratta di un certificato intermedio; alla partenza, del certificato finale. Il datore di lavoro non può rifiutarlo né subordinarlo alla restituzione di materiale o al saldo finale dei conti. Chiedetelo per scritto; il nostro modello formula la richiesta e richiama la base legale.
Completo o semplice: a voi la scelta
Il certificato completo verte sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro, sulla qualità del lavoro e sulla condotta (art. 330a cpv. 1 CO). Potete anche esigere un certificato semplice, limitato alla natura e alla durata (cpv. 2): utile quando un giudizio qualitativo rischierebbe di sfavorirvi. Il datore di lavoro deve rilasciare quello che chiedete.
Veritiero, completo, ma benevolo
Il certificato obbedisce a tre principi: la verità, la benevolenza e la completezza. Deve essere esatto e non tacere nulla di essenziale, favorendo nel contempo il vostro avvenire professionale. Le formulazioni volutamente ambigue o i codici destinati a squalificare di nascosto sono illeciti: un certificato si legge alla lettera. Un episodio isolato non vi trova posto se non è rappresentativo dell'intera durata del rapporto di lavoro.
Farlo correggere
Se il certificato è inesatto, incompleto o tendenzioso, chiedetene la rettifica per scritto, indicando i passaggi e proponendo una formulazione. In caso di rifiuto, potete agire davanti al giudice competente in materia di diritto del lavoro: spetta a voi provare i fatti che invocate, al datore di lavoro giustificare un giudizio sfavorevole. Agite senza attendere troppo: un certificato chiesto anni dopo ha meno peso.