Difetto nell'abitazione: ottenere la riparazione
Avviso dei difetti, riduzione della pigione, deposito delle pigioni: le leve del conduttore e l'ordine in cui attivarle.
Segnalate per scritto, senza indugio
Non appena compare un difetto (riscaldamento guasto, infiltrazione, muffa), avvisate il locatore per scritto descrivendo il problema e fissando un termine ragionevole per l'eliminazione (art. 259a CO). Lo scritto datato fa scattare i vostri diritti e prova che il locatore ne era a conoscenza. I piccoli lavori di manutenzione ordinaria restano però a vostro carico (art. 259 CO): un giunto, una lampadina, una decalcificazione.
I vostri diritti secondo la gravità
Un difetto che limita l'uso dà diritto a una riduzione della pigione proporzionale, finché dura (art. 259d CO): una caldaia fuori servizio d'inverno, un locale inutilizzabile. Vi si aggiungono, a seconda dei casi, l'eliminazione del difetto, il risarcimento del danno e, per un difetto grave, la disdetta. Un difetto lieve non autorizza a bloccare la pigione: richiede una riparazione, non una riduzione sproporzionata.
L'arma pesante: il deposito delle pigioni
Se il locatore resta inattivo, potete depositare le pigioni future presso l'ufficio designato dal Cantone (art. 259g CO). Annunciatelo prima per scritto, con un termine. La pigione validamente depositata è considerata pagata: è ciò che costringe il locatore ad agire. Attenzione al termine perentorio: dovete adire l'autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, altrimenti gli importi spettano al locatore.
Che cosa non fare
Non riducete la pigione di vostra iniziativa senza avviso né fondamento: rischiate la mora e una disdetta. Non avviate lavori importanti senza una previa messa in mora. La progressione (avviso scritto, termine, poi riduzione o deposito) è ciò che rende solida la vostra posizione. Il nostro avviso dei difetti compie il primo passo nelle forme dovute.